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Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556 - fax 06/8415576 e-mail: |
Roma,
28 giugno 2012
Circolare n. 158/2012
Oggetto: Autostrade
– Ristorno pedaggi 2011 – Scadenza del 3 agosto - Delibera C.C.A.A. n. 10 del 20.6.2012, su G.U. n. 145 del
23.6.2012.
Dalle
ore 9,00 del 2 luglio alle ore 14,00 del 3 agosto restano aperti i termini per
la presentazione delle domande di ristorno dei pedaggi pagati dalle imprese di
autotrasporto merci per i transiti autostradali effettuati nel 2011.
Lo ha stabilito il Comitato Centrale dell’Albo
Autotrasportatori, con la delibera indicata in oggetto; come per lo scorso
anno, le domande dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica
collegandosi al sito internet www.alboautotrasporto.it
e sottoscrivendole con firma digitale. A tal fine gli interessati devono
dotarsi dell’apposito kit per la firma digitale distribuito dai certificatori
abilitati (es. uffici postali, Camere di Commercio, ecc.).
Si
rammenta che i ristorni sono riconosciuti solo per i pedaggi pagati con la
modalità della riscossione differita relativamente ai transiti effettuati con
veicoli adibiti all’autotrasporto merci delle categorie autostradali B 3, 4 e 5
(furgoni, autocarri, autotreni e autoarticolati), classificati Euro 2 e
superiori.
Rispetto
allo scorso anno sono stati innalzati fortemente gli scaglioni dei pedaggi annui
su cui calcolare i ristorni: in particolare la soglia minima per poter accedere
ai ristorni è ora pari a 100 mila euro (in precedenza 51.646 euro); il ristorno
massimo del 13% spetta solo ai soggetti con volumi di pedaggi annui superiori ai
3.500.000 euro (in precedenza 2.582.284 euro). E’ chiaro come l’innalzamento
degli scaglioni rende necessario per le imprese accedere ai ristorni
esclusivamente tramite le cooperative e i consorzi di servizi. Come nel passato
le imprese che hanno effettuato almeno il 10 per cento del traffico
autostradale nelle ore notturne (ingresso in autostrada tra le 22,00 e le 2,00
ovvero uscita tra le 2,00 e le 6,00) hanno diritto ad un ulteriore sconto.
Pedaggi annui (calcolati
tenendo conto della classe
inquinante del veicolo) |
Ristorno % |
Pedaggi annui per transiti
notturni (calcolati
tenendo conto della classe
inquinante del veicolo) |
Ulteriore ristorno % |
da |
4,33 |
da |
0,433 |
da |
6,5 |
da |
0,65 |
da |
8,67 |
da |
0,867 |
da |
10,83 |
da |
1,083 |
oltre
3.500.000 |
13 |
oltre
350.000 |
1,3 |
Come
già da alcuni anni, i pedaggi relativi ai veicoli Euro 3 ed Euro 4 e 5 vengono
determinati ai fini dello sconto con un meccanismo premiante: in particolare i
pedaggi dei veicoli Euro 3 valgono il 50% in più, mentre i pedaggi dei veicoli
Euro 4 e 5 valgono il 75% in più. Ad esempio se un’impresa ha effettuato
transiti autostradali con veicoli Euro 4 per complessivi 60.000 euro, ai fini
della riduzione deve calcolare un volume di pedaggi pari a 105.000 euro. Nessun
meccanismo premiante è previsto per il calcolo dei pedaggi dei veicoli Euro 2. L’importo
del ristorno spettante sarà accreditato in fattura direttamente da parte delle
società concessionarie autostradali.
Per
le imprese organizzate in forma cooperativa o consortile la domanda deve essere
presentata dalla cooperativa o consorzio.
Daniela
|
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.120/2011 |
Responsabile
di Area |
Allegato uno |
|
D/d |
© CONFETRA – La riproduzione
totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti
alla |
G.U. n. 145 del 23.6.2012 (fonte Guritel)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DELIBERAZIONE 20 giugno 2012
Disposizioni
relative alla riduzione
compensata dei pedaggi
autostradali per i transiti effettuati nell'anno
2011. (Deliberazione
n. 10/2012).
IL COMITATO CENTRALE
per l'Albo nazionale delle persone fisiche
e
giuridiche che esercitano l'autotrasporto
di cose per nome di terzi
Riunitosi
nella seduta del 20 giugno 2012;
Delibera:
TITOLO I
DISPOSIZIONI COMUNI ALLE DOMANDE PER LE RIDUZIONI
COMPENSATE DELLE
IMPRESE DI AUTOTRASPORTO CONTO TERZI E CONTO
PROPRIO.
1.I pedaggi autostradali per i veicoli Euro 2,
Euro 3, Euro
4 o
superiori, appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5,
adibiti a svolgere
servizi di autotrasporto di cose in disponibilita' delle
imprese di
cui ai successivo punto 4, sono soggetti ad una
riduzione compensata
a partire dal 1° gennaio 2011 fino al 31
dicembre 2011, commisurata
al volume del fatturato annuale in pedaggi.
2. I pedaggi autostradali per i veicoli di cui al
precedente punto 1,
sono soggetti ad una ulteriore riduzione compensata
a partire dal 1°
gennaio 2011 fino al 31 dicembre 2011,
commisurata al volume
del
fatturato annuale in
pedaggi effettuati nelle
ore notturne, con
ingresso in autostrada dopo le ore 22,00
ed entro le ore 02,00,
ovvero uscita dopo le ore 02,00 e prima delle ore
06,00.
Tale ulteriore riduzione spetta alle imprese, alle
cooperative, ai
consorzi ed alle societa'
consortili, definite nel successivo punto
4, che hanno realizzato almeno il 10%
del fatturato aziendale
di
pedaggi nelle predette ore notturne, secondo le modalita' indicate al
punto 6 della delibera.
Qualora
il raggruppamento (cooperativa a proprieta' divisa,
consorzio, societa'
consortile) non soddisfi tale ultima
condizione,
le singole imprese ad esso aderenti che abbiano comunque
realizzato
almeno il 10% del proprio fatturato nelle
sopracitate ore notturne,
possono beneficiare dell'ulteriore riduzione
compensata purche' detto
raggruppamento fornisca i
dati necessari per
l'elaborazione dei
pedaggi notturni delle suddette imprese.
3.Le predette riduzioni compensate sono concesse
esclusivamente per i
pedaggi a riscossione differita
mediante fatturazione, e vengono
applicate da ciascuna societa'
che gestisce i sistemi di
pagamento
differito del pedaggio, sulle fatture intestate ai soggetti aventi
titolo alla riduzione.
4. Le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali
possono essere
richieste:
a) dalle imprese che, alla data del 31 dicembre 2010
ovvero nel corso
dell'anno 2011, risultavano iscritte all'Albo
nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto
di cose per conto
di terzi di cui all'art. 1 della legge 6 giugno
1974, n. 298;
b) dalle cooperative aventi i requisiti mutualistici
di cui all'art.
26 del decreto
legislativo del Capo
provvisorio dello Stato
14
dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni,
dai consorzi ed
dalle societa' consortili
costituiti a norma del Libro V,
titolo X,
capo I, sez. II e II-bis
del codice civile,
aventi nell' oggetto
l'attivita' di
autotrasporto, iscritti al predetto
Albo nazionale
alla data del 31 dicembre 2010 ovvero durante il
2011.
Le imprese, le cooperative, i
consorzi e le societa' consortili
iscritte all'Albo nazionale dal 1 Gennaio 2011,
possono richiedere le
riduzioni di cui sopra per i viaggi effettuati dopo
tale iscrizione.
c) dalle imprese di autotrasporto di merci per conto
di terzi ed dai
raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi
dell'Unione Europea che,
alla data del 31
dicembre 2010 ovvero
nel corso dell'anno
2011
risultavano titolari di licenza comunitaria rilasciata
ai sensi
del
regolamento CE 881/92 del 26 marzo 1992.
d) dalle imprese
ed dai raggruppamenti aventi
sede in Italia
esercenti attivita' di
autotrasporto in conto proprio che, alla
data
del 31 Dicembre 2010,ovvero nel
corso dell'anno 2011
risultavano
titolari di apposita licenza in conto proprio
di cui all'art.
32
della legge 298 del 6 giugno 1974, nonche' dalle imprese
ed dai
raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell'Unione
europea, che
esercitano l'attivita' di
autotrasporto in conto proprio. Le imprese,
le cooperative, i consorzi e
le societa' consortili
titolari di
licenza per il conto proprio dal 1 Gennaio
2011, possono richiedere
le riduzioni di cui sopra soltanto per i viaggi effettuati
dopo la
data di rilascio di detta licenza.
5. La riduzione compensata di cui al punto 1 si
applica secondo i
seguenti criteri:
a) determinazione del fatturato totale annuo realizzato
da ciascun
soggetto avente titolo alla riduzione, moltiplicando
il fatturato dei
pedaggi pagati da un singolo veicolo per i seguenti
indici di sconto:
• 1 per i veicoli Euro 2;
• 1,5 per i veicoli Euro 3;
• 1,75 per i veicoli Euro 4 e Euro 5;
b) applicazione ai seguenti scaglioni
di fatturato globale
annuo
delle percentuali di
riduzione compensata secondo
il seguente
prospetto:
================================|==================================
Fatturato globale annuo in euro | percentuale di riduzione
================================|==================================
- da
-------------------------------------------------------------------
- da
-------------------------------------------------------------------
- da
-------------------------------------------------------------------
- da
-------------------------------------------------------------------
- oltre 3.500.000 euro 13%
===================================================================
dei valori percentuali riportati nella tabella di
cui al
precedente
punto 5, calcolata sul fatturato relativo ai pedaggi
notturni.
7. Per i richiedenti che si sono avvalsi
di sistemi di
pagamento
automatizzato di pedaggi a riscossione differita
dopo il
1 Gennaio
2011, le riduzioni del pedaggio sono applicate dalla
data a
partire
dalla quale tale utilizzo ha avuto inizio.
8. Nel caso l'ammontare complessivo delle
riduzioni applicabili (
risultante dai rendiconti trasmessi dalle societa' concessionarie
al
Comitato Centrale
per l'Albo degli
autotrasportatori) risultasse
superiore alle disponibilita',
lo stesso Comitato provvede al calcolo
del
coefficiente determinato dal
rapporto tra lo
stanziamento
disponibile e la somma complessiva delle riduzioni
richieste dagli
aventi diritto. Analogamente il Comitato
Centrale per l'Albo
degli
autotrasportatori provvede al ricalcolo dei
coefficienti di riparto
qualora l'ammontare complessivo delle riduzioni
relative alle domande
presentate, calcolato come da disposizioni di cui ai
precedenti punti
5 e 6, non pervenga a saturare l'ammontare
disponibile.
Tale coefficiente, applicato alle percentuali di
riduzione, fornisce
il valore aggiornato delle percentuali stesse.
LUGLIO 2012 e
fino alle ore 14,00 del 03 AGOSTO 2012 le
imprese di
autotrasporto in conto terzi e quelle in conto
proprio aventi titolo,
interessate alle
riduzioni compensate di
cui ai punti
1 e 2,
provvedono a compilare ed a presentare la domanda esclusivamente in
via telematica. La
compilazione deve avvenire,
inserendo i dati
necessari nelle apposite maschere presenti nella
sezione dedicata del
sito internet www.alboautotrasporto.it.. Allo
scopo di
guidare gli
utenti affinche' detta compilazione
avvenga in maniera corretta, il
Comitato Centrale rende disponibile sul
proprio sito internet
un
manuale utente.
10. Nella domanda per il conto terzi
ed in quella
per il conto
proprio, devono figurare, a pena di inammissibilita', i
seguenti
dati:
a) denominazione e sede dell'impresa che richiede il
beneficio;
b) generalita' del titolare,
del rappresentante legale
o del
procuratore che la sottoscrive in formato
elettronico;
c) sottoscrizione da parte del titolare, ovvero
del rappresentante
legale dell'azienda o di un suo procuratore, con
la procedura della
firma elettronica descritta nel successivo
punto 13
della presente
delibera. Attraverso questa sottoscrizione, ai sensi
dell'art. 13 del
D.lgvo 196 del 30.6.2003, l'autore autorizza il Comitato Centrale
e
dei propri dati personali, al fine di consentire la
lavorazione delle
pratiche per il riconoscimento del beneficio
richiesto;
d) per le imprese o raggruppamenti aventi sede in
altro Paese dell'U.
E, il numero e la data di rilascio della licenza
comunitaria ottenuta
ai sensi del Regolamento CEE 881/1992, del 26
Marzo 1992. La
copia
cartacea della licenza comunitaria dovra' essere spedita soltanto su
richiesta del Comitato Centrale e con le modalita' specificate da
detto organismo,
In aggiunta a quanto sopra, le imprese in conto terzi
e quelle in
conto proprio devono fornire gli elementi di cui,
rispettivamente, ai
titoli II e III della presente delibera.
veicoli, l'istante, negli appositi campi, deve
inserire per ciascun
mezzo a motore
la targa, la
classificazione ecologica Euro
(esclusivamente Euro 2, Euro 3, Euro 4 o superiore,
tenendo presente
la normativa di
riferimento riportata in
allegato alla presente
delibera) ed il numero dell'apparato telepass ovvero
della tessera
viacard ad esso abbinato
nell'anno 2011 (Il
numero dell'apparato
Telepass o delle Tessera Viacard deve essere formato
da 20 caratteri
numerici, qualora
il numero di
tali apparati dovesse
risultare
inferiore a 20 occorre inserire tanti zeri iniziali
fino ad arrivare
a 20 caratteri complessivi).
In
alternativa all'inserimento manuale
dei suddetti dati,
le
informazioni obbligatorie relative:
a) al prospetto veicoli;
b) ai soci appartenenti a raggruppamenti, di cui al
successivo punto
22, lett.a) della
delibera;
-c) ai raggruppamenti in conto terzi che associano
imprese italiane o
comunitarie che esercitano attivita'
di trasporto in conto proprio,
di cui al successivo punto 22, lett. b) della
delibera;
-d) ai raggruppamenti di cui facciano parte imprese
italiane titolari
di licenza per il trasporto in conto
proprio e/o comunitarie
che
eseguono il trasporto in conto proprio, di cui al
successivo punto 26
della delibera;
potranno essere fornite al Comitato Centrale utilizzando
l'apposita
applicazione
presente nel sito
internet dell'Albo, nel
formato
previsto dai tracciati allegati alla presente
delibera.
che per il conto proprio, presenta un'unica
domanda inserendo nelle
apposite maschere i dati necessari per accedere ai
predetti benefici.
13.
Terminata la compilazione
sul sito internet
dell'Albo, la
domanda, a
pena di inammissibilita', deve essere
firmata in formato
elettronico
dal titolare, ovvero
dal rappresentante legale
dell'azienda o da un suo procuratore; a
tal fine, l'impresa
deve
dotarsi dell'apposito kit per la firma digitale (smart card o token
usb) distribuito dai
certificatori abilitati iscritti
nell'elenco
pubblico previsto dall'art.29, comma 1 del D.lgvo 7 Marzo 2005,
n.
82, (es. Poste, Infocamere,
ecc...). L'apposizione di questa
firma
con le modalita' sopra
indicate, determina il
completamento della
domanda che, da quel momento, assume valore legale
con le conseguenti
responsabilita' previste dall'art. 76 del D.P.R del
28.12.2000, n.
14. Il pagamento della marca da bollo va eseguito
tramite bollettino
postale sul c/c 4028
(specifico per l'autotrasporto). Al termine
della compilazione in formato elettronico, l'impresa
deve inserire
negli
appositi campi gli
estremi del versamento
(data di
effettuazione del pagamento ed identificativo
dell'ufficio postale),
sui quali il Comitato Centrale effettuera'
gli opportuni riscontri. A
tal fine l'impresa e' tenuta a conservare la
ricevuta del pagamento
(da non inviare al Comitato Centrale), per esibirla
a richiesta del
medesimo Comitato.
15. Le riduzioni dei pedaggi si applicano per i
percorsi autostradali
per i quali risulta adottato, alla data
del 1° gennaio
2011, il
sistema di classificazione dei veicoli basato sul
numero degli assi e
sulla sagoma del veicolo stesso.
16. Il
fatturato annuale a
cui vanno commisurate
le riduzioni
compensate
dei pedaggi e'
calcolato unicamente sulla
base
dell'importo lordo dei pedaggi
relativi ai transiti
autostradali
effettuati con veicoli appartenenti alle classi B,
3, 4 e 5 nell'anno
2011, per i quali le societa'
concessionarie abbiano emesso fattura
entro il 30 aprile 2012.
17. Le societa'
concessionarie danno seguito ai rimborsi ai
soggetti
aventi
titolo, secondo le modalita'
previste dalle convenzioni
stipulate tra le stesse societa'
ed il Comitato Centrale.
TITOLO II
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DOMANDE DI RIDUZIONE COMPENSATA
DELLE
IMPRESE DI AUTOTRASPORTO CONTO TERZI.
l'impresa di autotrasporto per conto di
terzi che intende
fruire
delle riduzioni compensate, deve fornire le
ulteriori informazioni
indicate nei successivi punti da
indicazione di una
di queste informazioni,
comporta l'esclusione
totale o parziale dai suddetti benefici, a seconda
del caso.
19. Le imprese di autotrasporto per conto di
terzi, devono inserire
negli appositi spazi del sito internet
del Comitato Centrale,
le
informazioni di seguito elencate:
-
numero, data di
iscrizione e di
eventuale cessazione
dell'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori del
soggetto che
richiede
il beneficio; le
imprese aventi sede
in altro Paese
dell'Unione europea, devono indicare il numero e la
data di rilascio
della licenza comunitaria;
- societa'
autostradale/i
concessionaria/e che gestisce/ono il
sistema automatizzato di pagamento a
riscossione differita ed il
relativo/i codice/i
di fatturazione intestato/i
al soggetto che
richiede il beneficio. Il codice o i codici di
fatturazione devono
essere indicati nella loro interezza, che per
consiste in nove cifre;
- per ciascun veicolo a motore per il quale si chiede
la riduzione
compensata dei pedaggi autostradali, l'indicazione
della targa, della
categoria
(Euro 2, Euro
3, Euro 4
o superiore), del
numero
dell'apparato Telepass ovvero della tessera Viacard,
ad esso abbinato
nell'anno 2010. Tale indicazione dovra' avvenire
con le modalita'
indicate nel precedente punto
motore per i quali e' chiesta la riduzione.
20. Le imprese iscritte all'Albo nel corso del 2011
devono indicare,
in un'apposita maschera, se tale iscrizione sia
stata ottenuta ai
sensi dell' articolo 12 della legge n. 298/1974 o
dell'art. 15 della
stessa legge, ovvero per trasferimento di sede.
21. Le imprese o i raggruppamenti aventi
sede in un
altro Paese
dell'Unione europea, che abbiano ottenuto una
licenza comunitaria nel
corso dell'anno 2011, devono indicare
in un'apposita maschera
se
trattasi di primo
rilascio ovvero di
rinnovo di una
precedente
licenza.
22. I raggruppamenti italiani
(cooperative, consorzi, societa'
consortili) iscritti all'Albo nazionale degli
autotrasportatori di
cose per conto di terzi, ed i raggruppamenti
esteri aventi sede
in
altro Paese dell'U.E,
titolari di licenza comunitaria, sono
chiamati
ad osservare le seguenti disposizioni:
a) i raggruppamenti formati esclusivamente da soci
iscritti all'Albo
degli autotrasportatori di cose per conto di terzi,
ovvero da imprese
titolari di licenza comunitaria con sede in
altro Paese dell'U.E,
devono
specificare nell'apposita maschera,
la denominazione, il
numero e la data di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori dei
rispettivi soci italiani o, per le imprese U.E., il
numero e la data
di rilascio delle rispettive licenze comunitarie.
b) i raggruppamenti tra i cui soci compaiano
anche imprese italiane
e/o comunitarie che effettuino trasporti in conto
proprio o iscritte
al registro delle imprese per attivita'
diverse dall'autotrasporto di
cose per conto di terzi, devono indicare
nell'apposita maschera del
sito internet dell'albo, la parte
del fatturato autostradale
del
raggruppamento ottenuta con detti viaggi eseguiti
dai veicoli di tali
aziende, affinche' il
relativo importo venga scorporato
in sede di
quantificazione
del beneficio richiesto.
Per ciascuno dei
soci
italiani titolari di
licenza in conto
proprio o comunitari
che
esercitano attivita' di
trasporto in conto proprio, il raggruppamento
procede ad elencarli evidenziandone il fatturato in
pedaggi maturato
nel corso del 2011, sulla base del
quale sara' loro
riconosciuto
l'ammontare della riduzione; resta fermo che per
le imprese socie
iscritte all'Albo degli autotrasportatori e
per quelle straniere
titolari di
licenza comunitaria, il
raggruppamento e' tenuto
a
fornire, negli appositi campi, le informazioni di
cui alla precedente
lettera a).
23. Le imprese che
hanno aderito o
cessato di aderire
a forme
associate nel corso dell'anno 2011, debbono
presentare una distinta
domanda
a loro nome,
per i transiti
effettuati nei periodi,
rispettivamente, antecedenti alla data di adesione
alla cooperativa,
al consorzio od alla
societa'
consortile, ovvero successivi
alla
cessazione del rapporto associativo.
TITOLO III
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DOMANDE DI RIDUZIONE COMPENSATA
DELLE
IMPRESE DI AUTOTRASPORTO CONTO PROPRIO
In aggiunta agli elementi indicati al precedente
punto 10, l'impresa
di
autotrasporto in conto
proprio interessata a richiedere le
riduzioni compensate, deve fornire le ulteriori
informazioni indicate
nei successivi punti 25 e 26. La mancanza o
l'errata indicazione di
una di queste informazioni, comporta l'esclusione
totale o
parziale
dai suddetti benefici, a seconda del caso.
Le imprese di autotrasporto in conto proprio,
devono inserire negli
appositi
spazi del sito
internet del Comitato
Centrale, le
informazioni di seguito elencate:
- numero e data di rilascio della licenza in conto
proprio di cui e'
titolare il richiedente;
- societa'
autostradale/i concessionaria/e che
gestisce/ono
il
sistema automatizzato di pagamento a
riscossione differita ed il
relativo/i codice/i
di fatturazione intestato/i
al soggetto che
richiede il beneficio. Il codice o i codici di
fatturazione devono
essere indicati nella loro interezza, che per
consiste in nove
cifre. Al fine
di agevolare le operazioni di
individuazione/riconoscimento dei codici, e'
opportuno che l'impresa
richiedente alleghi copia di
una fattura per
ognuno dei codici
indicati nella domanda;
- per ciascun veicolo a motore per il quale si chiede
la riduzione
compensata dei pedaggi autostradali, l'indicazione
della targa, della
categoria
(Euro 2, Euro
3, Euro 4
o superiore), del
numero
dell'apparato Telepass ovvero della tessera Viacard,
ad esso abbinato
nell'anno 2011. Tale indicazione dovra' avvenire
con le modalita'
indicate nel precedente punto
motore per i quali e' chiesta la riduzione.
26. I raggruppamenti
che associano imprese
italiane titolari di
licenza per
il trasporto in
conto proprio e/o
comunitarie che
effettuano
il trasporto in
conto proprio, devono
compilare
un'apposita maschera nella quale elencano le imprese
associate con il
fatturato autostradale realizzato da ognuna di
queste nel 2011, sulla
base del quale sara'
calcolato la riduzione spettante alla
singola
impresa.
La societa' da' seguito
ai rimborsi ai
soggetti aventi titolo,
secondo le modalita' previste dalla
convenzione stipulata tra la
stessa societa' ed il
Comitato Centrale.
La presente delibera verra'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 20
giugno 2012
Il presidente: Amoroso
Allegato
PRINCIPALI NORMATIVE COMUNITARIE SULLE EMISSIONI INQUINANTI
(per i
veicoli delle categorie internazionali N1-N2-N3)
EURO 1
91/441 CEE
91/542 CEE punto 6.2. 1.A
93/59 CEE
EURO 2
91/542 CEE punto 6.2.1.B
94/12 CEE
96/1 CEE
96/44 CEE
96/69 CE
98/77 CE
EURO 3
98/69 CE
98/77 CE rif. 98/69 CE
1999/96 CE
1999/102 CE rif. 98/69 CE
2001/1 CE rif. 98/69 CE
2001/27 CE rif. 1999/96
CE riga A
2001/100 CE A
2002/80 CE A
2003/76 CE A
EURO 4
98/69 CE B
98/77 CE rif. 98/69 CE B
1999/96 CE B
1999/102 CE rif. 98/69 CE
B
2001/1 CE rif. 98/69 CE B
2001/27 CE rif. 1999/96
CE riga B1
2001/100 CE B
2002/80 CE B
2003/76 CE B
2005/55/CE B1
2006/51/CE rif.
2005/55/CE B1
EURO 5
2005/55/CE B2
2006/51/CE rif.
2005/55/CE B2
N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi
massa massima non
superiore a 3,5 t.
N2: veicoli destinati al trasporto di merci,
aventi massa massima
superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t.
N3: veicoli destinati al trasporto di merci,
aventi massa massima
superiore a 12 t.
Allegati omissis